Il Decreto Legge 159 del 31 ottobre 2025, che introduce misure urgenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Di particolare interesse gli articoli 1-bis e 14-bis…
Art. 1 bis – Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turisticoricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
La legge 29 dicembre n. 198 introduce l’art. 1 bis che prevede la conclusione della formazione “salute e sicurezza” (art. 37comma 4 lettera a), D. lgs 81 2008) dei lavoratori del settore delle imprese turistico ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Art. 14 – bis Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
La legge di conversione del decreto Sicurezza nei luoghi di lavoro modifica la disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo e delle convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o con disabilità
Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
Confermate le misure previste dall’art. 3.
Le imprese che operano in regime di appalto e subappalto sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge è resa disponibile anche in modalità digitale tramite piattaforma SIISL;
Il badge si applicherà in prima battuta ai cantieri edili, successivamente dovrebbe essere esteso anche ad altre realtà in appalto e subappalto.
Verranno inolte individuati nuovi ambiti, oltre a quello edile, per l’applicazione della patente a punti.
Il sistema per il rilascio della tessera digitale non è al momento attivo e funzionante…entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di attuazione del DL 159 con decreto del Ministero sono individuate le modlaità di attuazione di quanto disposto.
Art. 5 Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Confermate le misure previste dall’art. 5. con modifiche relativamente alle “scale”!
Per i lavori in quota sono rafforzati i requisiti di sicurezza: le scale verticali fisse superiori a 5 metri e con inclinazione superiore a 75° devono essere dotate, in alternativa, di gabbia di protezione o di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla valutazione dei rischi;
Tra le misure generali di tutela peviste dall’art. 15 del D. lgs 81 2008 è aggiunta “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.
L’articolo non è comuqnue sanzionato penalmente…non è una novità in quanto il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi, quindi anche le molestie e violenze sul lavoro.
Da aggiornare quindi la valutazione del rischio tramite DVR?
Molte azienda, inoltre, hanno o si stanno dotando di un Codice antimolestie.
Esplicitato l’obbligo di aggiornamento della formazione per il RLS in aziende che occupano meno di 15 lavoratori (l’obbligo di formazione del RLS in aziende con meno di 15 dipendenti era già presente nel testo unico nell’articolo 37 al comma 6, sebbene la contrattazione collettiva non si sia mai espressa su aziende con meno di 15 laoratori).
Le modalità di aggiornamento saranno comunque specificate nella contrattazione collettiva nazionale.
Le competenze acquisite dai lavoratori e lavoratrici devono essere registrate nel “fascicolo elettronico” ricollegato al SIISL.
Ma non c’era già il libretto formativo? Forse in qualche regione è stato attivato?
Prorogato al 31 dicembre 2026 medinate accordo Conferenza permanente stato regioni l’aggiornamento delle condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza (forse è la volta buona…c’era già una bozza di nuovo provvedimento del 2017 per alcol e droghe ma mai approvato dalla Conferenza permanente).
Ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficineza i DPI, di curarne l’igiene, la manutenzione etc.
L’obbligo è esteso agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Da un punto di vista sostanziale, andando a vedere la giurisprudenza e la circolare n. 34 del ministero del 29 aprile 1999, nulla cambia.
Quindi, indumenti da lavoro non marcati CE ma con funzione protettiva, ad esempio in lavori insudicianti, seguiranno il percorso dei DPI, ad esempio con lavaggio a carico dell’azienda.
Art. 6 Accordo Stato-Regioni su soggetto accreditati alla formazione
Confermate le misure previste dall’art. 6.
Al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, devono essere ridefiniti i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Verrà risolto il problema del mutuo riconoscimento dell’accreditamento delle regioni?
Art. 7 Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Confermate le misure previste dall’art. 7.
La tutela assicurativa relativa dell’infortunio in itinere si applica anche agli studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro.
Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
La valutazione del rischio riferita agli studenti dovrebbe essere già presente in azienda. Il datore di lavoro dovrà quindi identificare quali lavorazioni non potranno essere effettuate perchè a elevato rischio; rimane comunque il problema della soggettività delle scale quali-quantitative di valutazione.
Il provvedimento diminuirà di molto le tipologie di lavori che potranno essere effettuati dagli studenti in alternanza scuola lavoro.
La classificazione del rischio aziendale (basso, medio, alto) in base al codice ateco, così come definita negli accordi stato regione sulla formazione, potrebbe forse essere il primo criterio per l’esclusione di alcuni lavori dall’alternanza scuola lavoro?
Art. 10 Disposizioni in materia di norme UNI
Confermato quanto previsto dall’art. 10.
All’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, sostituito il riferimento alla norma OHSAS 18001:2007 con la norma UNI EN ISO 45001.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuoverà la stipula di convenzioni tra l’INAIL e UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
Sembra impossibile ma potremo consultare gratuitamente le norme UNI di interesse per i temi salute e sicurezza. La consultazione molto probabilmente non prevederà il salvataggio o la stampa della norma stessa.
Art. 14 Disposizione per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
Confermato le misure previste dall’art. 14.
A decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, a decorrere dal 1 aprile 2026, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Tentativo di creare una sorta di social istituzionale per la ricerca e offerta di lavoro.
Art. 15 Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Confermato le misure previste dall’art. 15.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con INAIL adotta linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
Inail ha già pubblicato interessanti linee guida sull’argomento…all’art. 15 la Legge di conversione del decreto sicurezza prescrive che le linee guida siano predisposte “tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL”.
La novità è, forse, che dovranno essere adottate obbligatoriamente dalle aziede con più di 15 dipendenti; sarà inoltre obbligatoria una comunicazione da parte delle aziende dei dati aggregati su near misses e conseguenti azioni di miglioramento. Il tutto regolamentato da un futuro decreto ministeriale…
Art. 17 Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Confermato le misure previste dall’art. 17.
I controlli sanitari dovranno essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (ma la preassuntiva non era stata cassata?);
Il medico competente dovrà fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica;
Introdotto un nuovo tipo di visita medica per le attività ad elevato rischio, “effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze”.
Da rilevare comunque che il comma 4 art. 41 D.lgs 81/2008 recita “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Vi è quindi un rafforzamento con la possibilità di effettuare delle visite al di fuori delle scadenze programmate